D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013
La normativa principale a cui si fa riferimento quando si parla di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva è il
D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013 in vigore dal 12 luglio 2013, il quale definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e
manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
Questo provvedimento attua quanto previsto da: D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e reca modifiche al D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, e al D.P.R n. 59 del 2 aprile 2009.
Di seguito una sintesi degli articoli di maggior interesse:
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo n° 192/2005 e
ulteriori aggiornamenti contenuti nella legge n° 90/2013.
Definizione IMPIANTO TERMICO
(modificata dall'Art. 2, comma 1 della Legge n° 90/2013)
Impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di ACS, indipendentemente
dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici:
- apparecchi, quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è ≥ 5 kW
- sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di ACS al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale e assimilate
Art. 3 - Valori massimi della Temperatura Ambiente
- Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle
temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
- Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature
dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti
gli edifici.
- Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
- Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani,
nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono
esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non
ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui
ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
- Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di
temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite
- l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo
Art. 4 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
- Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non
siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.
- L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti
relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
- Zona F: nessuna limitazione
- Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio
e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria
- Zona A: max ore 3 giornaliere dal 1 Dicembre al 15 Marzo
- Zona B: max ore 4 giornaliere dal 1 Dicembre al 31 Marzo
- Zona C: max ore 5 giornaliere dal 15 Novembre al 31 Marzo
- Zona D: max ore 6 giornaliere dal 1 Novembre al 15 Aprile
- Zona E: max ore 7 giornaliere dal 15 Ottobre al 15 Aprile
- Zona F: nessuna limitazione
- La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicata nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
- Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione
- Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività
- impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore
- Impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente
- impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e)
- Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o
l'amministratore espongono una tabella contenente:
- l'indicazione del periodo annuale di eserciziodell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto
- le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico
- il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
Art. 5 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
- In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze,
i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
- I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Art. 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
-
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza
energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo (è una facoltà e non un obbligo).
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati
in locale tecnico esclusivamente dedicato.
In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo
responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
-
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente
conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa
vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini.
In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari
da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
- Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza
e di tutela dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere
redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
- Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al
momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni
normative.
Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10
giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile
decade automaticamente
-
Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:
- della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi
- della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi
- della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto
-
Il terzo responsabile responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune
attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta
responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
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Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo
legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la
fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla
quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.
Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
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Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso
di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Art. 7 - Controllo e Manutenzione degli Impianti Termici
-
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice
dell'impianto ai sensi della normativa vigente
Lettere di abilitazione secondo l’Art.1 del DM 37/08
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- impianti di protezione antincendio
-
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo
specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
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Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
-
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità,
devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto
o del fabbricante degli apparecchi:
- quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire
la sicurezza delle persone e delle cose
- con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate
Queste operazioni vengono riportate nel Libretto di USO e MANUTENZIONE dell’Impianto Termico
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Allegato L (art.12, comma 1):
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere effettuate conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione
elaborate dal costruttore dell’impianto.
Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte
dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
- Ministero dello Sviluppo Economico circolare N° 0008895 del 23-05-2006
Sia la precedente legislazione (decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551) che la nuova
(questo comma), lasciano al costruttore dell’impianto o al fabbricante dell’apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni
di controllo e manutenzione necessarie per mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le persone e per le cose ed in condizioni
di perfetta efficienza.
Analogamente i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di apparecchi di riscaldamento diversi da quelli di cui al punto precedente, nell’ambito delle rispettive responsabilità,
hanno il diritto ed il dovere di definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o all’utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto
da loro progettato, costruito, fabbricato o modificato, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste vadano effettuate.
Solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per le operazioni di controllo tecnico (dalle quali può discendere o meno la necessità di un intervento di manutenzione)
scadenze temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e salvaguardia dell’ambiente, e non alle esigenze di sicurezza, che sono salvaguardate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e
suoi decreti attuativi e, per gli impianti a gas, dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 leggi sulle quali né la legge 9 gennaio 1991, n. 10, né l’attuale decreto legislativo, n.192/05, potevano o
intendevano intervenire.
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Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione".
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
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I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni
relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
entro il 1° luglio 2013 (successivamente prorogato al 15 ottobre 2014, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome
di apportare ulteriori integrazioni.
I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in
modo economicamente conveniente.
Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
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In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale
di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW
, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
- Il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo
Definizione di sottosistema di generazione:
Apparecchio o insieme di più apparecchi/dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il
calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- Prodotto della combustione
- Ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.)
- Contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura
- Contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati c) la verifica della
presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
- Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
-
I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica
- Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3
- Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico
Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto.
Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile
all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto.
Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.
- Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle
condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.
- I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili
a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene
sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
-
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque
esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).
LETTERA E:
Impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero
venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del
presente articolo.
- Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei
parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati
sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili,
si fa riferimento ai valori di targa.
Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici
-
Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei
consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
DEFINIZIONI:
- Accertamento:
è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- Ispezioni sugli impianti termici:
interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni
del presente decreto
- Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza
energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto
dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
Allegato A - (articolo 8, commi 1, 2 e 5)
Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione
estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva
che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva
che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.
Allegato B - (articolo 8, commi 6, 7 e 8)
Valori minimi consentiti del rendimento di combustione
D.M. del 10 febbraio 2014
(in vigore dal 1° giugno 2014 e successivamente prorogato al 15 ottobre 2014)
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
Art. 1 - Modello di libretto di impianto per la climatizzazione
- A partire dal 1° giugno 2014 (successivamente prorogato al 15 ottobre 2014), gli impianti termici sono muniti di un
"libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto.
- Il libretto diventa unico (non più distinto in centrale ed impianto), personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione delle componenti
del sistema a cui si riferisce.
- Il libretto è obbligatorio per tutti gli impianti e va compilato per la prima volta all’atto dell’installazione
- Per gli impianti già dotati di vecchio libretto, questo dovrà essere rinnovato dal 1° giugno, trasferendo i dati del vecchio libretto sul nuovo modello
- Il libretto dovrà essere sostituito con il nuovo modello a cura di chi ha la responsabilità dell’impianto (l’utente, in caso di apparati per singole unità
immobiliari; l’amministratore o terzo responsabile per gli impianti)
Art. 2 - Modelli di rapporto di efficienza energetica
- A partire dal 1° giugno 2014 (successivamente prorogato al 15 ottobre 2014) in occasione degli
interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale
maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui
all'art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
- Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
ferma restando la compilazione del libretto.
- I rapporti di controllo per l'efficienza energetica sono quattro, relativi a:
- Caldaie con o senza produzione di acqua calda sanitaria (gruppi termici)
- Condizionamento (gruppi frigo)
- Teleriscaldamento
- Cogenerazione
- Il rapporto deve essere redatto solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè quelli di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kW
- I rapporti saranno compilati secondo i nuovi modelli via via che scatteranno i termini di legge per le manutenzioni periodiche
- Il rapporto di controllo sarà invece compilato dal manutentore o da chi effettua interventi