CRITER
CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI dell'Emilia Romagna
La Regione Emilia-Romagna in data 3 aprile 2017 ha provveduto ad emanare il Regolamento regionale n. 1, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° giugno 2017.
Il regolamento disciplina le modalità di esercizio, controllo ed ispezione degli impianti termici e istituisce il Catasto Regionale Impianti Termici (CRITER).
COS’E’ IL CRITER
Il Catasto Regionale Impianti Termici, denominato CRITER, è un obbligo di legge nazionale e consentirà alla Regione di raccogliere informazioni dettagliate per intervenire con norme e incentivi
che favoriscano il miglioramento dell’efficienza degli impianti, riducendo i consumi di energia e l’emissione di fumi inquinanti in atmosfera.
Quest’ultimo è un archivio informatico, gestito dalla Regione Emilia Romagna, nel quale dovranno essere inseriti, entro il 31 dicembre 2018, i dati relativi a tutti
gli impianti termici esistenti in Emilia Romagna.
IL LIBRETTO DI IMPIANTO
Gli Impianti Termici devono essere muniti di un Libretto di Impianto: di fatto, il libretto è il «documento di riconoscimento» di ogni impianto termico.
La registrazione del Libretto di Impianto viene effettuata dall’impresa installatrice per gli impianti di nuova realizzazione, mentre per gli impianti esistenti la registrazione viene effettuata
dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
ATTENZIONE: il Responsabile dell’Impianto che non provvede a far registrare il Libretto di impianto nel catasto CRITER è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro.
QUALI SONO GLI IMPIANTI TERMICI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA REGIONALE?
L'impianto termico è un sistema tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono soggetti agli obblighi normativi di registrazione e controllo:
- generatori alimentati a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi) di potenza termica maggiore o uguale a 5 kW;
- generatori alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette) di potenza termica maggiore o uguale a 5 kW;
- pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
- gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
- scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- cogeneratori e trigeneratori;
- scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
- stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW.
Sono invece esclusi dagli obblighi:
- cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
- scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti inseriti in cicli di processo anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione degli ambienti.
CHI E’ IL RESPONSABILE D’IMPIANTO?
Il Responsabile dell’impianto termico coincide con:
- il proprietario, in caso di singole unità immobiliari non locate;
- l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari;
- l’amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il proprietario o il legale rappresentante in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Più semplicemente il Responsabile dell’Impianto è colui che lo utilizza: sia che si tratti del proprietario, sia del conduttore a qualsiasi titolo.
OBBLIGHI PER IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Il Responsabile dell’impianto deve rivolgersi ad un’impresa abilitata perché provveda all’inserimento in CRITER dei propri dati identificativi e di quelli relativi all’impianto.
Affinché l’impresa possa provvedere anche all’inserimento dei dati identificativi relativi dell’impianto, il responsabile dello stesso deve provvedere a fornire all’impresa il proprio
Codice Fiscale e i dati catastali dell’unità immobiliare; oltre al codice PDR (ricavabile
dalla bolletta di fornitura gas) e al codice POD (ricavabile dalla bolletta di fornitura elettrica).
Senza questi dati l’impresa non potrà provvedere all'inserimento dell’impianto nel CRITER e il Responsabile dell’Impianto risulterà quindi inadempiente.
Ad ogni impianto il CRITER associa un numero di targa che l’impresa consegnerà al Responsabile e che va conservato insieme al Libretto d’Impianto cartaceo.
Il numero di targa dovrà essere disponibile ad ogni successivo controllo dell’impianto per consentire all’impresa l’aggiornamento obbligatorio dei dati e la trasmissione dei dati relativi
all’Efficienza Energetica dell’impianto.
Il Responsabile deve garantire la corretta conduzione dell’impianto ed il rispetto dei periodi di attivazione e delle temperature-limite previste dalla normativa e deve fare eseguire la
manutenzione e i controlli previsti per legge, conservare il Libretto d’Impianto e i documenti che attestino la conformità dell’impianto alla normativa vigente e i documenti che certificano
i controlli effettuati.
IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI
I controlli da eseguire sugli impianti termici, ai sensi della normativa vigente, sono di due tipi:
- Controllo Funzionale e Manutenzione: questi controlli hanno la finalità di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi e/o componenti ai fini
della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi energetici. Tali operazioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle
istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione dell’Impianto.
- Controllo di Efficienza Energetica: questi controlli hanno la finalità di verificare il rendimento energetico degli impianti, e sono obbligatori per gli
impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e
per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
Le periodicità sono stabilite dall’art. 15 e dall’Allegato B del Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017, e variano in funzione della potenza dell’impianto e del tipo di alimentazione.
ATTENZIONE: il Responsabile dell’Impianto che non provvede a far effettuare gli interventi di controllo di Efficienza Energetica nel rispetto delle scadenze
previste è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro.
IL BOLLINO CALORE PULITO
In occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di Efficienza Energetica è obbligatoria la corresponsione da parte del Responsabile dell'Impianto del contributo previsto dalla
legge per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici CRITER e per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi.
In occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di Efficienza Energetica è obbligatoria la corresponsione da parte del Responsabile dell'Impianto del contributo previsto dalla
legge per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici CRITER e per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi.
SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA, DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
Negli ultimi anni sono state introdotte numerose novità normative riguardo alla manutenzione e ai controlli degli impianti termici come l’istituzione del Catasto
Regionale CRITER, ma ci sono altri dettagli, risalenti a decreti normativi precedenti, a cui prestare particolare attenzione.
Sistema di trattamento dell'acqua:
L’obbligo di installazione di un sistema di trattamento dell’acqua è stato introdotto dal D.Lgs. 192/2005, così come tecnicamente specificato nel DPR 59/2009 (peraltro ripreso anche dalla normativa
regionale) in presenza di durezze superiori ai 25 gradi francesi (per impianti di solo riscaldamento) o di 15 gradi francesi (per impianti di produzione di ACS); con il successivo DM 26/06/2015
l’obbligo è stato esteso a tutti gli impianti indipendentemente dalla durezza rilevata.
Di conseguenza, per impianti il cui generatore sia stato installato dopo l’entrata in vigore dei citati provvedimenti deve essere verificata la presenza di un sistema di trattamento chimico
(per impianti fino a 100 kW) o di addolcimento (per impianti di potenza > 100 kW).
Sistema di Termoregolazione della temperatura ambiente:
L’obbligo di installazione di un sistema di regolazione della temperatura ambiente è stato introdotto con la Legge 10/91, così come tecnicamente specificato dall’art. 7 del DPR 412/93 dove in
sintesi con “sistema di termoregolazione” si intende un dispositivo dotato di una o più sonde di rilevazione della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione della
temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
Di conseguenza, la presenza di un termostato ambiente con regolazione della temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore è necessaria per tutti i generatori installati
dopo il 26/08/1993. Il termostato non programmabile, con il limite di un solo livello di temperatura, non è considerato come sistema di termoregolazione idoneo.
Sistema di Contabilizzazione del calore:
L’obbligo della contabilizzazione del calore è in vigore dal 19 luglio 2014, data di pubblicazione del decreto legislativo 102/2014 in GU, che prevede che gli impianti di climatizzazione centralizzata
a servizio di più di una unità immobiliare debbano essere dotati di sistema di Termoregolazione e Contabilizzazione del calore, come previsto dal D.lgs. 102/2014 e s.m.
Si tratta di norme vigenti già da alcuni anni e la recente digitalizzazione del Catasto degli Impianti Termici prevede controlli più rigidi della situazione. Ecco perché potrebbero essere sfuggite,
in passato, alcune novità in merito alla messa in regola dei propri impianti termici, pertanto per evitare sanzioni, è dunque necessario munirsi, ove richiesto e secondo le norme citate, di sistemi idonei.
Klima Team Srl si occupa nel seguire il vostro impianto con la corretta manutenzione ordinaria, con l’accatastamento del vostro impianto, inserimento dei dati sul CRITER, e tenervi aggiornati sulle normative.
Scarica i documenti
-
Vademecum CRITER per il Cittadino
-
Informativa CRITER sul Controllo Impianti Termici
-
FAQ sul CRITER
-
Scheda raccolta dati CRITER di KLIMATEAM

059 769499
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