Il
D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 introduce l'opportunità di regolarizzare gli impianti facendosi rilasciare da una ditta abilitata, una
Dichiarazione di Rispondenza secondo la norma UNI 10738/2012 che avrà lo stesso valore della
Dichiarazione di Conformità.
La norma
UNI 10738 del 20 settembre 2012 stabilisce i criteri di verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti domestici
e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l’impianto gas verificato può continuare ad essere
utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi delle leggi vigenti.
I requisiti fondamentali e inderogabili per garantire la sicurezza impiantistica e la tutela della pubblica incolumità necessari per attestare l’idoneità al funzionamento di un impianto sono:
- Tenuta impianto gas interno in conformità alla norma UNI 11137/2012
- Idoneità dei materiali utilizzati (dei sistemi di giunzione e modalità di posa)
- Idoneità dei locali d’installazione degli apparecchi e relativa compatibilità
- Idoneità dell’areazione dei locali
- Idoneità della ventilazione dei locali (dove necessario)
- Corretto funzionamento degli apparecchi e dei relativi dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza
- Corretto funzionamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione e relativa compatibilità con gli apparecchi ad essi collegati, seguendo la UNI 10845/2000
I risultati delle suddette verifiche dovranno essere dettagliatamente descritti dal tecnico verificatore su uno specifico
Rapporto Tecnico di Verifica
conformemente all’appendice A alla norma stessa UNI 10738/12
Lo stesso tecnico verificatore, dovrà esprimere tre livelli di giudizio in relazione all’impianto analizzato:
- l’impianto è idoneo al funzionamento. Tale giudizio è determinato dall’assenza di anomalie e permette l’utilizzo dell’impianto senza la necessità di alcun intervento.
- l’impianto è idoneo al funzionamento temporaneo. Tale giudizio è determinato dalla presenza di anomalie che non costituiscono pericolo immediato e consente l’utilizzo dell’impianto per un periodo stabilito dall’operatore entro il quale l’impianto dev’essere adeguato. Gli interventi necessari per l’adeguamento devono essere eseguiti in conformità alle leggi vigenti. In ogni caso l’operatore è tenuto a diffidare formalmente l’utilizzatore dall’utilizzare l’impianto oltre i termini stabiliti.
- l’impianto non è idoneo al funzionamento. Tale giudizio è determinato dalla presenza di anomalie che, in caso di utilizzo dell’impianto, possono costituire pericolo immediato. In tal caso l’operatore deve immediatamente mettere fuori servizio l’impianto e diffidare formalmente l’utilizzatore dall’utilizzare l’impianto fino ad avvenuto adeguamento.